Appello in tema di controversia locatizia - Inosservanza del rito speciale locatizio - Deducibilità come motivo di impugnazione - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1222 del 23/01/2006
Il mancato mutamento di rito da ordinario in speciale davanti al giudice di appello previsto dall'art. 447 bis cod. proc. civ. per le controversie locatizie - così come, del resto, anche nel giudizio di primo grado - non può essere ritenuto rilevante laddove l' errore non abbia causato un concreto pregiudizio alle parti riguardo al regime delle prove ed all'esercizio del diritto di difesa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1222 del 23/01/2006