Opposizione tardiva dichiarata inammissibile in primo grado - Appello - Accoglimento - Declaratoria di ammissibilità dell'opposizione - Conseguenze - Rimessione al giudice di primo grado - Esclusione - Contenuto della sentenza di appello - Pronuncia nel merito - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1222 del 23/01/2006
Qualora il giudice di appello, contrariamente al giudice di primo grado, ritenga ammissibile l'opposizione tardiva ad una convalida di sfratto e la reputi fondata, dopo aver dichiarato la nullità dell'ordinanza di convalida, deve pronunciarsi nel merito e non rimettere la causa dinanzi al primo giudice, in quanto tale ipotesi non rientra tra i casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. di rimessione della causa, non ricorrendo l'esigenza di assicurare il doppio grado di giurisdizione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1222 del 23/01/2006