Fase sommaria - Sospensione dei termini durante il periodo feriale - Esclusione - Successiva fase a rito ordinario - Operatività - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14304 del 07/07/2005
Nel procedimento di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta nell'art. 3 della legge 7ottobre 1969, n. 742, in relazione all'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941n. 12), solo per la fase sommaria di esso, la quale si conclude, nel caso d'opposizione dell'intimato, con la pronuncia o il diniego dell'ordinanza di rilascio e che presenta per sua natura carattere d'urgenza, mentre trova applicazione, ai sensi del principio generale stabilito dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, per la successiva fase a rito ordinario, salvo che l'urgenza sia dichiarata con apposito provvedimento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14304 del 07/07/2005