Domanda riconvenzionale dell'intimato - Momento di preclusione - Identificazione - Deposito della comparsa ai fini della fase sommaria - Esclusione - Deposito della memoria integrativa - A seguito dell'ordinanza ex art. 426 cod. proc. civ. - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13963 del 30/06/2005
Nel procedimento per convalida di sfratto, nel quale sia stata proposta opposizione, il momento di preclusione della proposizione della domanda riconvenzionale dell'intimato non si identifica con il deposito della comparsa di risposta ai sensi dell'art. 660, quinto comma, cod. proc. civ., ma con il deposito della memoria integrativa successiva all'ordinanza ex art. 426 cod. pro. civ. dispositiva della prosecuzione del giudizio secondo le regole della cognizione piena. Ne consegue che la riconvenzionale ben può essere proposta dall'intimato con detta memoria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13963 del 30/06/2005