Nullità della notificazione - Volontà del creditore di avvalersi del decreto - Art. 644 cod. proc. civ. - Inefficacia del decreto - Insussistenza - Assenza o inesistenza della notifica - Inefficacia del decreto - Applicabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22959 del 31/10/2007
La notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 cod. proc. civ., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22959 del 31/10/2007