Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza – Cass. n. 19290/2007
Fallimento del creditore opposto - Domanda riconvenzionale dell'opponente - Separazione di questa dall'opposizione e rimessione dinanzi al giudice delegato al fallimento - Necessità - Ipotesi di carattere pregiudiziale della riconvenzionale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Possibilità di "simultaneus processus" tra la opposizione a decreto ingiuntivo in sede ordinaria e la controversia di natura fallimentare - Esclusione - Insorgenza della stessa nell'ambito del processo di opposizione - Rilevanza - Esclusione.
Con riguardo all'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto , nei cui confronti sia stata proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, non comporta l'improcedibilità del giudizio di opposizione e la rimessione dell'intera controversia al giudice fallimentare, dovendo il giudice dell'opposizione trattenere questa e su di essa decidere, e disporre la remissione della sola domanda riconvenzionale dinanzi al giudice delegato al fallimento, previa separazione dei due procedimenti, e salva la possibilità di sospensione del giudizio di opposizione qualora la definizione della riconvenzionale si presenti come pregiudiziale rispetto alla decisione dell'opposizione medesima. Più in generale, non sussiste alcuna possibilità di "simultaneus processus" tra la opposizione a decreto ingiuntivo in sede ordinaria e la controversia di natura fallimentare, vuoi che quest'ultima sia già pendente presso il giudice del fallimento (come nella specie), vuoi che insorga nell'ambito dello stesso processo di opposizione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19290 del 14/09/2007
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