procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - accoglimento - parziale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20052 del 02/09/2013
Sentenza di condanna al pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta - Titolo esecutivo da notificare ex art. 479 cod. proc. civ. - Individuazione - Sentenza di condanna - Applicabilità dell'art. 654 cod. proc. civ. al precetto - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20052 del 02/09/2013
Qualora il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si concluda con una sentenza di parziale accoglimento, recante tuttavia un'autonoma condanna dell'opponente-debitore al pagamento, in favore dell'opposto-creditore, di una somma inferiore a quella oggetto di ingiunzione, il titolo esecutivo è costituito, pur in mancanza di una revoca espressa del decreto ingiuntivo, esclusivamente dalla sentenza di condanna, che costituisce dunque il titolo da notificare, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., risultando inapplicabile la norma dell'art. 654 cod. proc. civ. al precetto intimato prima di procedere all'esecuzione forzata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20052 del 02/09/2013