Dubbio per omonimia circa l'identità tra soggetto ingiunto e soggetto destinatario della notificazione del decreto - Opposizione tardiva del destinatario della notifica avente ad oggetto anche il fondamento del credito - Ammissibilità.Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14444 del 07/06/2013
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14444 del 07/06/2013
In caso di dubbio, dovuto ad omonimia, sulla diversa identità tra il soggetto nei cui confronti sia stata domandata e pronunciata ingiunzione di pagamento ed il soggetto destinatario della notificazione del relativo decreto, quest'ultimo è legittimato a proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., comprendendo l'accertamento da compiere in tale ipotesi il fatto costitutivo del credito, sotto il profilo dell'individuazione delle parti del rapporto obbligatorio.