procedimenti sommari - per convalida di sfratto per finita locazione - opposizione dell'intimato - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12247 del 20/05/2013
Effetti - Instaurazione del procedimento ordinario - "Mutatio libelli" da parte del locatore - Ammissibilità - Fattispecie in tema di ampliamento della "causa petendi" originaria in ragione della necessità di contrastare l'eccezione di pagamento formulata dall'intimato. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12247 del 20/05/2013
Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis cod. proc. civ., con la conseguenza che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 cod. proc. civ., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte dalla controparte. (Nel caso di specie, è stata ritenuta ammissibile l'iniziativa dell'intimante il quale, richiesta, in origine, la convalida di sfratto e l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti, di fronte all'eccezione di pagamento formulata dall'intimato, ha addotto l'imputazione di quanto ricevuto ad una diversa "causa solvendi", costituita da un ulteriore contratto di locazione, avente ad oggetto un locale contiguo a quello per il quale era stato intimato lo sfratto per morosità, operando così un ampliamento del "thema decidendum", che ha incluso una domanda di pagamento fondata su di una "causa petendi" concorrente e legata a quella originaria da ragioni di connessione soggettiva e, parzialmente, oggettiva).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12247 del 20/05/2013