Legittimità - Condizioni - Irregolarità della notificazione determinante la non tempestiva conoscenza del decreto monitorio - Necessità - Prova relativa - Onere dell'opponente - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11550 del 14/05/2013
Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11550 del 14/05/2013