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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza – Cass. n. 11749/2011

Fallimento del creditore opposto - Domanda riconvenzionale dell'opponente - Competenza del tribunale fallimentare sulla domanda riconvenzionale - Estensione all'opposizione a decreto ingiuntivo - Esclusione - Fondamento - Sospensione del giudizio - Possibilità - Condizioni. 

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, non determina l'improcedibilità dell'opposizione e la rimessione dell'intera controversia al giudice fallimentare, rimanendo il Tribunale ordinario competente per l'opposizione mentre al Tribunale fallimentare, previa separazione dei giudizi, deve essere rimessa esclusivamente la domanda riconvenzionale, in ordine alla quale soltanto sussiste, dunque, la competenza funzionale ed inderogabile di tale organo giudiziale. È fatta, comunque, salva la possibilità di sospensione del giudizio di opposizione qualora la definizione della domanda riconvenzionale sia pregiudiziale rispetto all'opposizione.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11749 del 27/05/2011

 

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Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

11749

2011