Decreto ingiuntivo - Opposizione - Pregressa pendenza di altra causa continente - Conseguenze - Dichiarazione d'incompetenza del giudice dell'opposizione - Nullità del decreto ingiuntivo - Ordine di riassunzione davanti al primo giudice.
Qualora la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell'opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13287 del 16/06/2011
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
13287
2011