Declaratoria di nullità del decreto resa con ordinanza – Cass. n. 36496/2021
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto – notificazione - Inefficacia ex art. 188 disp. att. c.p.c. - Condizioni - Omessa od inesistente notifica - Necessità - Notifica fuori termine o nulla - Declaratoria di nullità del decreto resa con ordinanza - Impugnazione - Appello - Necessità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644 c.p.c. (anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto) e 650 c.p.c. (opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Ne discende che, ove il decreto sia stato notificato (ancorché tardivamente), il ricorso proposto dal debitore ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. per la declaratoria di inefficacia del decreto stesso è inammissibile, sicché l'ordinanza resa dal tribunale, con cui venga erroneamente pronunciata la nullità del decreto, attenendo a valutazioni da rendersi nel procedimento da adottare (ossia, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.), ha natura di sentenza, impugnabile mediante l'appello e non già, come nella specie, col ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 36496 del 24/11/2021 (Rv. 663296 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_644, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_650, Cod_Proc_Civ_art_188