Fatti costitutivi del diritto azionato – Cass. n. 40110/2021
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - Natura - Fatti costitutivi del diritto azionato - Insussistenza al momento della domanda - Irrilevanza - Sussistenza all'atto della decisione - Sufficienza.
In tema di procedimento civile, l’opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40110 del 15/12/2021 (Rv. 663179 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_638, Cod_Proc_Civ_art_645