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Conseguente intimazione di pagamento nei confronti del condomino destinatario – Cass. n. 5811/2022

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - tardiva - Esecuzione forzata - opposizioni - Condominio - Decreto ingiuntivo non opposto in favore del condominio - Conseguente intimazione di pagamento nei confronti del condomino destinatario - Rimedi in favore di quest'ultimo - Opposizione a precetto e opposizione tardiva a decreto - Distinzioni tra i due.

 

Al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio, va riconosciuta la disponibilità dei rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto, potendosi far valere, rispettivamente, mediante opposizione le ragioni di nullità del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare e con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5811 del 22/02/2022 (Rv. 664185 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_650

 

Corte

Cassazione

5811

2022