Termine ordinario decorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato – Cass. n. 7560/2022
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - tardiva - Termine ordinario decorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato - Termine di chiusura decorrente dal compimento del primo atto di esecuzione - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto, fermo restando che, indipendentemente dalla fruizione di tale termine, in applicazione del terzo comma dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, proposta nei dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione, ma oltre quaranta giorni dalla notificazione, ritualmente eseguita, del precetto).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7560 del 08/03/2022 (Rv. 664561 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_650