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Diritto di credito azionato in via monitoria sul presupposto della risoluzione del contratto preliminare – Cass. n. 35068/2022

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - contratti in genere - caparra - confirmatoria - Caparra confirmatoria - Diritto di credito azionato in via monitoria sul presupposto della risoluzione del contratto preliminare - Assenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito - Fondamento - Nullità del decreto eventualmente emesso - Conseguenze in caso di opposizione - Obbligo del giudice di pronunciarsi sulla sottesa domanda costitutiva - Sussistenza.

 

Quando si chieda in via monitoria il pagamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria, conseguente ad un'implicita pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto preliminare, il diritto non può considerarsi né liquido né esigibile in quanto il suo riconoscimento dipende dalla modificazione del diritto sostanziale operata dal giudice con la sentenza costitutiva. Ne consegue che se, da un lato, il decreto ingiuntivo non può essere emesso, d'altro canto, una volta emesso, il giudice dell'opposizione non può limitarsi a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, ma deve pronunciarsi sull'intero rapporto dedotto in giudizio e conoscere anche la domanda di risoluzione del contratto sottesa alla richiesta di decreto ingiuntivo.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 35068 del 29/11/2022 (Rv. 666325 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0633, Cod_Civ_art_0645, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_2932

 

Corte

Cassazione

35068

2022