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Richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale – Cass. n. 34501/2022

Procedimenti sommari - avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - giudiziali penali - Richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale - Opposizione a decreto ingiuntivo - Facoltà dell'opponente di scelta tra il rito ordinario o il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. - Criteri per la verifica del rispetto del termine ex art. 641 c.p.c.

 

L'opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, non essendo soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, perché applicabile alle sole controversie civili, può svolgersi nelle forme del processo ordinario ex artt. 163 e ss. c.p.c. ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, avendosi riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c., nel primo caso alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso alla data del deposito del ricorso, sicché è in facoltà dell'opponente optare per quest'ultimo procedimento, siccome applicabile in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 34501 del 23/11/2022 (Rv. 666316 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_633

 

Corte

Cassazione

34501

2022