Inesistenza dell'atto introduttivo – Cass. n. 32176/2022
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - domanda (accoglimento della domanda) - forma e deposito - Sottoscrizione del difensore - Mancanza - Inesistenza dell'atto introduttivo - Limiti - Presenza nell'atto di elementi indicativi della provenienza dell'atto dal procuratore della parte - Conseguenze - Sottoscrizione del difensore per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura a margine - Funzione, altresì, di assunzione della paternità dell'atto - Configurabilità - Inesistenza dell'atto introduttivo privo, in calce, della sottoscrizione del difensore - Esclusione.
In tema di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che sia privo della sottoscrizione del difensore va ribadito il principio secondo il quale soltanto il totale difetto di sottoscrizione comporta l'inesistenza dell'atto, non quando quell'elemento formale, al quale l'ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso. Devesi, pertanto, escludere l'inesistenza dell'atto introduttivo allorché la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce ad esso, figuri apposta per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, redatta a margine dell'atto stesso, giacché, in tal caso, la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l'autografia del mandato, ma anche di sottoscrivere la domanda di ingiunzione e di assumerne, conseguentemente, la paternità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32176 del 02/11/2022 (Rv. 666162 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_645