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Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace – Cass. n. 6232/2023

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza - Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace - Domanda riconvenzionale eccedente per valore i limiti di competenza del giudice adito - Separazione delle cause e rimessione al tribunale della sola domanda riconvenzionale - Necessità - Rimessione al giudice superiore dell'intera causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità.

 

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c..

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6232 del 02/03/2023 (Rv. 667065 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_645


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Cassazione

6232

2023