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Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea – Cass. n. 9479/2023

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecutorieta' - per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente - esecuzione forzata - titolo esecutivo - Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Esecuzione o intervento del creditore fondati su un decreto ingiuntivo non opposto - Omessa motivazione del decreto sul carattere non abusivo delle clausole - Dovere del giudice dell'esecuzione di svolgere tale controllo - Condizioni e modalità - Avviso al debitore sulla facoltà di proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. entro quaranta giorni - Conseguenze sul processo esecutivo - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

 

Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell’opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c..

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9479 del 06/04/2023 (Rv. 667446 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_647, Cod_Proc_Civ_art_649, Cod_Proc_Civ_art_650, Cod_Proc_Civ_art_530, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_485, Cod_Proc_Civ_art_486, Cod_Proc_Civ_art_487

 

Corte

Cassazione

9479

2023