Domanda (accoglimento della domanda) - rigetto della domanda -Proposta concordataria - Poteri di controllo del tribunale in sede di omologa - Limiti.
Nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare, il controllo del tribunale è limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione - salvo che non sia prevista la suddivisione dei creditori in classi ed alcune di esse risultino dissenzienti - restando escluso ogni controllo sul merito, giacché la valutazione del contenuto della proposta concordataria, riguardando il profilo della convenienza, è devoluta ai creditori, sulla base del parere inerente ai presumibili risultati della liquidazione formulato dal curatore e dal comitato dei creditori, ad eccezione dell'indagine sull'eventuale abuso del diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30703 del 03/11/2023 (Rv. 669367 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175