Controversie in materia di discriminazione - Domanda proposta ex artt. 28, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, ratione temporis applicabile, e 702 bis c.p.c. - Decisione di accoglimento - Appello - Forma - Conseguenze.
In tema di controversie in materia di discriminazione, l'appello proposto avverso la decisione del tribunale di accoglimento della domanda - formulata ai sensi degli artt. 28, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 e 702 bis c.p.c. e volta alla rimozione di una discriminazione nell'accesso al lavoro - deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché, ai fini del computo del termine di trenta giorni per la tempestività del gravame, rileva la data della notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata, non quella del suo deposito.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30843 del 06/11/2023 (Rv. 669540 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_4