Verbale di udienza - Efficacia probatoria privilegiata - Indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo di udienza - Prova contraria - Querela di falso - Necessità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26105 del 11/12/2014
Nel rito del lavoro deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, al verbale di udienza redatto dal cancelliere, anche con riferimento alla parte contenente l'indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo in udienza; ne consegue che, ove sia mancata la proposizione della querela di falso, è irrilevante la mera deduzione in ricorso che la lettura del dispositivo in udienza in realtà non sia avvenuta.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26105 del 11/12/2014