Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - sentenza d'appello – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25305 del 28/11/2014
Rito locatizio - Omessa lettura del dispositivo nell'udienza di discussione - Nullità insanabile - Sussistenza - Cassazione della sentenza medesima - Necessità - Rinvio al giudice d'appello - Necessità - Applicabilità della regola desumibile dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Nelle controversie soggette al rito locatizio, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione. Deve quindi ritenersi, ove l'omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d'appello, che la Corte di cassazione, investita della relativa censura, debba limitare la pronunzia alla declaratoria di nullità con rimessione della causa al primo giudice senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25305 del 28/11/2014