Omessa contestazione ex art. 416, terzo comma, cod. proc. civ. - Conseguenze - Acquisizione del fatto non contestato - Limiti - Fatto verificabile "ex actis" - Acquisizione per omessa contestazione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5363 del 04/04/2012
Nel rito del lavoro, la mancata contestazione di un fatto costitutivo della domanda, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., esclude il fatto non contestato dal tema di indagine solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza, "ex officio", in base alle risultanze ritualmente acquisite.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5363 del 04/04/2012