Rinvio d'ufficio dell'udienza di discussione - Obbligo di comunicazione alle parti costituite - Sussistenza - Limiti - Differimento ad udienza immediatamente successiva.
Nel rito del lavoro, qualora venga disposto il rinvio d'ufficio dell'udienza di discussione nel giudizio d'appello, di tale rinvio deve essere data comunicazione da parte della cancelleria a tutte le parti costituite, a nulla rilevando che lo stesso sia stato disposto a causa di uno sciopero proclamato dalle associazioni forensi; l'obbligo dell'avviso viene meno nel solo caso in cui il rinvio venga effettuato alla prima udienza immediatamente successiva a quella, non tenuta, in cui la causa avrebbe dovuto essere discussa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7274 del 11/05/2012