Controversie di lavoro nautico - Licenziamento - Individuazione del giudice territorialmente competente - Criteri di cui all'art. 603 cod. nav. - Applicabilità.
In materia di controversie di lavoro nautico, l'individuazione del giudice territorialmente competente va effettuata in base ai criteri fissati dall'art. 603 cod. nav., in quanto, anche dopo la sentenza n. 29 del 1976 della Corte costituzionale, esso conserva vigore per quanto attiene ai criteri di determinazione della competenza territoriale, non essendo stata abrogato, né esplicitamente, né implicitamente, dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. Ne consegue che, in caso di impugnazione del licenziamento, sussiste la competenza oltre che del giudice del luogo di cessazione del rapporto di lavoro, anche, quale foro alternativo, del tribunale del luogo nella cui circoscrizione è iscritta la nave.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 17443 del 31/07/2014