Termine a comparire ex art. 435, comma 3, c.p.c. - Termine libero - Criteri di computo - Fattispecie.
Nel rito del lavoro, il termine di venticinque giorni di cui all'art. 435, comma 3, c.p.c., che deve decorrere tra la data di notificazione all'appellato del ricorso con decreto di fissazione dell'udienza e quello dell'udienza di discussione, costituisce termine "libero" e, quindi, va computato escludendo sia il "dies a quo", ossia quello della notificazione, che quello "ad quem", della comparizione, al fine di assicurare al convenuto un congruo "spatium deliberandi" per l'apprestamento delle sue difese. (Nella specie, la S.C., esclusa la sussistenza di un mero errore materiale nel calcolo dei giorni, ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto improcedibile il gravame proposto nel rispetto di detto termine).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16110 del 03/08/2016