PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9550 del 22/04/2010
Conseguenze - Rimessione in termini - Esclusione - Preclusioni già verificatesi - Permanenza - Fondamento - Fattispecie in materia di locazione.
Il mutamento del rito da ordinario a speciale non determina - neppure a seguito di fissazione del termine perentorio di cui all'art. 426 cod. proc. civ. per l'integrazione degli atti introduttivi - la rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua della normativa del rito ordinario, dovendosi correlare tale integrazione alle decadenze di cui agli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. e non valendo la stessa a ricondurre il processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad una causa in materia di locazione in cui, dopo la trasformazione del rito ex art. 426 cod. proc. civ., erano stati nuovamente prodotti documenti già prodotti tardivamente nell'anteriore corso della causa secondo il rito ordinario).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9550 del 22/04/2010