Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - prove nuove - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.1246 del 20/01/2011
Contratti ed accordi collettivi - Acquisizione in appello - Ammissibilità - Modalità - Acquisizione d'ufficio - Criteri - Istanza della parte - Motivazione del diniego di accoglimento - Necessità - Difetto - Conseguenze - Fattispecie.
Nelle cause soggette al rito del lavoro, l'acquisizione del testo dei contratti o accordi collettivi può aver luogo anche in appello, sia attraverso la richiesta di informazioni alle associazioni sindacali, la quale non è soggetta al divieto di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., non costituendo un mezzo di prova, sia attraverso l'esercizio da parte del giudice del potere officioso, riconosciuto dal medesimo art. 437, secondo comma, di invitare le parti a produrre il contratto collettivo, ove non ne risulti contestata l'applicabilità al rapporto; in ogni caso, pur non essendo automatico l'accoglimento di tali istanze, spetta al giudice, ove formulate, valutarne l'ammissibilità, sulla base di tutti gli elementi versati in atti, esplicitando le ragioni che ne fondino il rigetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata resa in giudizio nel corso del quale non erano state acquisite d'ufficio le tabelle allegate al contratto collettivo aziendale ed il giudice non aveva motivato sull'espressa istanza in tal senso formulata dal lavoratore, desumendo però, dalla mancanza di tali documenti agli atti di causa, l'impossibilità di verifica dei conteggi allegati al ricorso).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.1246 del 20/01/2011