Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - udienza di discussione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.18627 del 05/08/2013
Sentenza con motivazione contestuale - Lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione - Applicabilità al procedimento di appello - Esclusione.
In materia di controversie soggette al rito del lavoro l'art. 429, comma 1, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 53, comma 2, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - applicabile alle controversie instaurate in primo grado successivamente al 25 giugno 2008 - , che prevede che il giudice all'udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e, salvo che fissi un termine non superiore a sessanta giorni, delle ragioni in fatto e diritto della decisione, non è richiamato dall'art. 437, comma 4, cod. proc. civ., e pertanto non si applica al giudizio di appello, alla cui udienza di discussione il giudice, in forza dell'art. 437, comma 1, cod. proc. civ., deve dare lettura del solo dispositivo.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.18627 del 05/08/2013