Diritto dell'appellante principale di depositare note difensive - Insussistenza - Proposizione di appello incidentale - Irrilevanza - Deposito di note scritte autorizzate dal giudice - Possibilità.
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'appellante in via principale non ha un diritto soggettivo al deposito di note scritte al fine di controdedurre alle difese dell'appellato, e ciò neppure nel caso in cui sia proposto appello incidentale, potendo contare soltanto sulle proprie difese orali in sede di udienza di discussione della causa; al processo di appello si applica in ogni caso - in forza del rinvio operato dall'art. 437, comma quarto cod. proc. civ. - l'art. 429, comma secondo, cod. proc. civ., che attribuisce al giudice il potere discrezionale di autorizzare le parti al deposito di note scritte per la decisione della causa.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.18627 del 05/08/2013