Reclamo ex art. 1, comma 58, l. n. 92 del 2012 - Disciplina - Art. 434 c.p.c. riformulato - Applicabilità - Fondamento.
L'impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 1, comma 57, della l. n. 92 del 2012 è, nella sostanza, un appello, sicché per tutti i profili non regolati dalle disposizioni specifiche trova applicazione la disciplina dell'appello nel rito del lavoro, che realizza il ragionevole equilibrio tra celerità ed affidabilità. Ne deriva che la disciplina dell'atto introduttivo del reclamo è quella dell'art. 434 c.p.c. (nel testo, "ratione temporis" vigente, introdotto dall'art. 54, comma 1, lett. c) bis, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17863 del 09/09/2016