Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17909 del 09/09/2016
Controversia di lavoro nautico - Competenza territoriale ex art. 603 cod. nav. - Luogo di imbarco e luogo di conclusione del contratto - Coincidenza fisiologica - Sussistenza - Ragioni - Limiti.
Ai fini della competenza territoriale in ordine alle controversie relative al rapporto di lavoro nautico, il luogo di imbarco del lavoratore marittimo deve ritenersi fisiologicamente coincidente con il luogo di conclusione del contratto, previsto dall'art. 603 cod. nav. tra i criteri facoltativi, come è desumibile dal disposto dell'art. 328 cod. nav., il quale stabilisce un evidente collegamento, anche temporale, tra la stipula del contratto e la sua annotazione nel ruolo d'equipaggio, che costituisce uno dei documenti di bordo; ne deriva che il giudice adito sulla base della mera allegazione del luogo di imbarco deve ritenersi competente alla stregua del criterio del luogo di conclusione del rapporto, salvo il positivo accertamento della diversità dei due luoghi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17909 del 09/09/2016