Domanda riconvenzionale - Inammissibilità ex art. 418 c.p.c. - Riproponibilità in altro giudizio - Ammissibilità - Ragioni.
La decadenza prevista dall'art. 418 c.p.c. per la mancata proposizione dell'istanza di fissazione di nuova udienza relativamente alla domanda riconvenzionale non esclude che quest'ultima, seppure dichiarata inammissibile, possa essere riproposta in altro giudizio, sia per la natura processuale della suddetta previsione, sia per la natura autonoma della domanda in questione, diretta non ad ottenere il rigetto della pretesa avversaria ma una diversa pronuncia giurisdizionale a sé favorevole.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18125 del 15/09/2016