Rito ex art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012 - Termine per l'opposizione di cui al comma 51 dello stesso articolo - Decorrenza - Lettura dell'ordinanza in udienza - Irrilevanza - Fondamento.
Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, per l'opposizione avverso l'ordinanza, di accoglimento o di rigetto, di cui al comma 49 dello stesso articolo, decorre dalla comunicazione del provvedimento o dalla notificazione dello stesso senza che rilevi all'esito dell'udienza ne sia stata data lettura dovendosi escludere la possibilità di una decorrenza da un momento diverso da quello previsto dalla legge, in quanto la norma, che lo fissa a pena di decadenza, deve essere interpretata restrittivamente.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18403 del 20/09/2016