Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14098 del 11/07/2016
Rito art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012 - Termine breve ex art. 1, comma 56, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Lettura ex art. 429 c.p.c. - Irrilevanza - Comunicazione della sentenza - Necessità - Fondamento.
Avverso la sentenza del tribunale sulla domanda di impugnativa del licenziamento nelle ipotesi di cui all'art. 18 st.lav. il termine breve di trenta giorni per la proposizione del reclamo alla corte di appello decorre, come previsto dall'art. 1, comma 58, l. n. 92 del 2012, dalla comunicazione alle parti della sentenza del tribunale, anche nelle ipotesi nelle quali il giudice abbia dato lettura in udienza del dispositivo e della motivazione, come previsto dall'art. 429 c.p.c., poiché la l. n. 92 del 2012 ha introdotto un nuovo rito speciale, la cui disciplina deve essere osservata senza possibilità di deroga dai principi generali dell'ordinamento, salvo necessità di integrazione del rito nel caso di lacuna del dettato normativo.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14098 del 11/07/2016