Impugnativa di licenziamento ex art. 18 st.lav. - Decadenza ex art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 - Atto idoneo ad impedirla - Ricorso secondo il cd. rito Fornero - Necessità - Ricorso ex art. 700 c.p.c. - Esclusione.
L'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, nel testo modificato dall'art. 1, comma 38, della l. n. 92 del 2012, va interpretato, nel caso d'impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 st.lav. e successive modificazioni, nel senso che, ai fini della conservazione dell'efficacia dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, è necessario che, nel termine previsto, venga proposto ricorso secondo il rito di cui all'art. 1, commi 48 e seguenti, della l. n. 92 del 2012, restando inidoneo allo scopo il ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14390 del 14/07/2016