Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 7359 del 13/05/2003
Disciplina ex art. 413 comma quarto cod. proc. civ. - Rapporti di parasubordinazione - Foro esclusivo - Configurabilità - Conseguenze - Non operatività del foro previsto - Ricorso agli altri fori indicati nell'art. 413 cod. proc. civ. - Esclusione - Conseguenze - Disciplina ordinaria - Applicabilità.
In tema di competenza territoriale per le controversie in materia di lavoro, il quarto comma dell'art.413 cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 1 legge n. 128 del 1992 e previdente, per le controversie concernenti i rapporti di collaborazione di cui all'art. 409 n.3 cod. proc. civ., l'attribuzione della competenza al giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante o del titolare di altri rapporti di collaborazione), introduce un foro esclusivo, non alternativo ne' concorrente con gli altri fori indicati dal medesimo art. 413, con la conseguenza che, ove non sia possibile il collegamento suindicato (ad esempio per essere, come nella specie, domiciliato all'estero il lavoratore parasubordinato), non è applicabile la disciplina speciale dettata dagli altri commi dell'art. 413 citato, ivi compresa la disposizione relativa alla inderogabilità della competenza, ma è applicabile la disciplina ordinaria, che può essere derogata per accordo tra le parti a norma dell'art. 28 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 7359 del 13/05/2003