Procedimenti speciali - Procedimento possessorio
07/01/2003 Procedimenti speciali - Procedimento possessorio In tema di onorari professionali di avvocato, il punto 49 del capo X della tabella A allegata al d.m. 5 ottobre 1994 n. 585, secondo il quale spetta all'avvocato un onorario unico ed onnicomprensivo per tutta l'opera prestata in relazione, fra l'altro, ai procedimenti speciali , si riferisce unicamente - come si evince anche dall'art. 13 dell'anzidetto d.m. n. 585 del 1994 - alla fase non contenziosa dei procedimenti previsti nel libro IV c.p.c. (escluso il procedimento davanti agli arbitri), e cioè quella che si sviluppa fino a quando non sorgano contestazioni il cui esame poi si rende devoluto al giudice in sede di cognizione (nel qual caso sono dovuti gli onorari di cui ai capi II, III e V della menzionata tabella: v. punto 56, comma 3, del capo X). Pertanto, in relazione al procedimento possessorio, l'onorario non va liquidato in base a tale disciplina, atteso che detto procedimento, articolandosi in due fasi contenziose entrambe rette dal ricorso introduttivo - una a cognizione sommaria e l'altra a cognizione piena - configura un ordinario processo civile di cognizione, alla cui disciplina generale è soggetto, ivi comprese le norme che regolano la liquidazione delle spese processuali. Cassazione civile, sez. II, 7 gennaio 2003, n. 51