Incompetenza per materia - Rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per territorio - Esclusione - Fondamento - Completezza dell'eccezione - Necessità.
Il tribunale adito in funzione di giudice del lavoro, ove ritenga che la causa non rientri tra quelle di cui all’art. 409 c.p.c, bensì sia di competenza del giudice ordinario, non può rilevare d’ufficio la propria incompetenza per territorio semplice, trovando applicazione in tal caso l’art. 38, comma 1, c.p.c, per il quale detta incompetenza deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella memoria difensiva tempestivamente depositata, e corredata dell’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 298 del 09/01/2018