Appello - Udienza di discussione - Mancata comparizione di entrambe le parti - Improcedibilità - Configurabilità - Fondamento - Cancellazione della causa dal ruolo - Esclusione.
Nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17368 del 03/07/2018