Rito societario ex d.lgs. n. 5 del 2003, "ratione temporis" applicabile - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3881 del 08/02/2019
Procedimenti speciali - Rito societario ex d.lgs. n. 5 del 2003, "ratione temporis" applicabile - Sanzione dell'estinzione del processo di cui all'art. 8, comma 4 del citato decreto - Presupposti applicativi – Fattispecie - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3881 del 08/02/2019
Nei procedimenti societari, cui si applicano le disposizioni dettate dal d.lgs. n. 5 del 2003, il mancato assolvimento dell'onere di notificare l'istanza di fissazione d'udienza, previsto dall'art. 8, comma 4, del medesimo decreto, determina l'estinzione del processo, rilevabile anche d'ufficio, quale sanzione a fronte della quiescenza delle parti, mentre la notifica ad uno solo dei convenuti determina nullità ex art. 157, comma 3, c.p.c., opponibile dalla parte nella prima istanza o difesa successiva all'atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato, pur correggendone la motivazione, la sentenza che aveva ritenuto non applicabile la disciplina di cui al citato art. 8, comma 4, affermando che, trattandosi di una ipotesi di nullità sanabile in una situazione di litisconsorzio necessario, il rilievo avrebbe dovuto essere eccepito dalle parti costituite durante il giudizio di primo grado, per essere considerato tempestivo ai fini della rinnovazione).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3881 del 08/02/2019