Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - Reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012 - Disciplina - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6544 del 06/03/2019
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - Reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012 - Disciplina - Integrazione con le norme sull'appello nel rito del lavoro - Necessità - Conseguenze sul giudizio di cassazione.
La disciplina speciale prevista dall'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, concernente il reclamo avverso la sentenza che decide sulla domanda di impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della l. n. 300 del 1970, va integrata con quella dell'appello nel rito del lavoro. Ne consegue l'applicabilità, nel giudizio di cassazione, oltre che dei commi 3 e 4 dell'art. 348 ter c. p. c., anche del comma 5, il quale prevede che la disposizione di cui al precedente comma 4 - ossia l'esclusione del vizio di motivazione dal catalogo di quelli deducibili ex art. 360 c. p. c. - si applica, fuori dei casi di cui all'art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado (cd. "doppia conforme").
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6544 del 06/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_360_1