Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - conciliazione – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 29419 del 13/11/2019 (Rv. 655708 - 01)
Tentativo di conciliazione - Effetto interruttivo della prescrizione - Configurabilità - Condizioni - "Dies a quo" - Dal momento della convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione - Valutazione relativa - Apprezzamento del giudice del merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti.
La convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione, all'esito della richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione contenente la specificazione delle rivendicazioni avanzate costituisce una vera e propria messa in mora, valutabile ex art. 2943, comma 4, c.c., ai fini dell'interruzione della prescrizione, contenendo l'esplicitazione della pretesa e manifestando l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo. L'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 29419 del 13/11/2019 (Rv. 655708 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2948, Cod_Proc_Civ_art_410