Reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza del termine - Comunicazione di cancelleria a mezzo PEC - Formula "Notificazione ai sensi del d.l. 179 del 2012" - Necessità - Esclusione.
Nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza che decide il ricorso in opposizione, di cui all'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione di cancelleria della sentenza a mezzo PEC, che, come tale, non richiede l'apposizione della formula "Notificazione ai sensi del d.l. 179 del 2012", prevista dall'allegato 8 delle specifiche tecniche del PCT del 16.4.2014 per le sole notificazioni e non anche per la comunicazioni, senza che rilevi che per entrambi gli atti il biglietto di cancelleria contiene il testo integrale del provvedimento trasmesso.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 28751 del 07/11/2019 (Rv. 655700 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133