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Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Cass. n. 17643/2020

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - convenuto - Eccezione di prescrizione tardivamente sollevata dal convenuto - Preclusione ex art. 416 c.p.c. - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice - Configurabilità - Mancato rilievo - Conseguenze - Denuncia del vizio in sede di gravame dalla parte interessata - Necessità - Omissione - Formazione del giudicato interno

Nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c. sicché la tardività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. Tuttavia, ove manchi tale rilievo officioso, la parte interessata è tenuta - in forza di quanto si evince dall'art. 161 c.p.c., per cui tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione, tranne l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice - a denunciare il vizio in sede di gravame, pena il formarsi del giudicato interno sul punto e la preclusione sia della sua rilevabilità d'ufficio da parte del giudice d'appello, sia della sua deducibilità nei successivi gradi di giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020 (Rv. 658937 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_416, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2938

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cassazione

17643

2020