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Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza- impugnazioni - Cass. n. 15412/2020

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza- impugnazioni - Reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012 – Disciplina - Appello del rito del lavoro - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

Nel rito c.d. Fornero, il reclamo previsto dall'art. 1, comma 57, della l. n. 92 del 2012 è nella sostanza un appello, con la conseguenza che, per tutti i profili non regolati da disposizioni specifiche, si applicano le norme sull'appello del rito del lavoro, che realizza il ragionevole equilibrio tra celerità e affidabilità; in particolare, a) la disciplina dell'atto introduttivo è quella dell'art. 434 c.p.c.; b) il reclamante ha l'onere, a pena di decadenza, di riprodurre le domande non accolte o rimaste assorbite nella sentenza di primo grado, in assenza di specifiche disposizioni in contrasto con l'art. 346 c.p.c.; c) il giudice del gravame può conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l'esame delle specifiche censure mosse dal reclamante, la cui formulazione consuma il diritto di impugnazione. (Nella specie, relativa al licenziamento di un dirigente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato rinunciata la domanda volta a ottenere l'indennità supplementare, avanzata in primo grado in via subordinata e non riproposta in sede di reclamo, negando che la stessa potesse intendersi ricompresa nella domanda principale di reintegrazione per nullità del licenziamento).

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 15412 del 20/07/2020 (Rv. 658491 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_434

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15412

2020