Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - provvedimenti appellabili - Valore della controversia - Determinazione - Sentenza che decide l'opposizione a decreto ingiuntivo - Criteri applicabili - Spese successive alla proposizione della domanda monitoria - Rilevanza - Esclusione.
Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tener conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c.p.c., sicché nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10188 del 16/04/2021 (Rv. 661034 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Civ_art_1224